PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 116 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

      «Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituito dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e la Provincia autonoma di Belluno dispongono di condizioni di autonomia regionale o provinciale secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».

Art. 2.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma, le parole: «di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

          b) al sesto comma, dopo le parole: «alle Regioni» , ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alle Province autonome».

Art. 3.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Per consentire alle Province con statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie attribuite dallo statuto di autonomia, una quota, non inferiore al 60 per cento, del gettito fiscale complessivamente prodotto nel territorio provinciale, con esclusione delle imposte destinate al finanziamento dell'Unione europea, è attribuita alla Provincia stessa».

 

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Art. 4.

      1. Lo statuto di autonomia della Provincia autonoma di Belluno è adottato con legge costituzionale previa intesa con la Regione Veneto sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego della proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione del Consiglio regionale adottata a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.
      2. Ai fini dell'adozione dello statuto di autonomia, il consiglio della Provincia autonoma di Belluno approva un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione che illustri le caratteristiche comunitarie e territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché relative allo sviluppo economico e alla capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia. Il progetto di legge costituzionale può essere presentato anche sotto forma di iniziativa popolare a condizione che sia sottoscritto da almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati, residenti nella Provincia medesima.